Teleselling e servizi non richiesti: Wind multata

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E' datato 30 marzo 2009 il bollettino AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che condanna la Wind al pagamento di una multa di 215mila euro per l'attivazione di servizi di utenza telefonica non richiesti dai consumatori. Tra le altre cose, nel bollettino si legge:
  • ...nel caso delle campagne LNA (Linea Non Attiva) in teleselling non è stata neppure posta in essere, sia pure solo nel periodo sperimentale e transitorio dal mese di ottobre al 17 novembre 2008, la registrazione vocale della conversazione telefonica tra professionista e consumatore, essendo prevista unicamente una recall sul 100% delle acquisizioni.
  • Alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta, si ritiene che la società Wind debba essere considerata responsabile nei confronti degli utenti della violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, è emerso che la società WIND ha omesso di adottare le cautele necessarie a garantire che ai consumatori contattati via telefono vengano fornite in modo trasparente e corretto tutte le informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni economiche delle offerte tariffarie proposte. Ciò al fine di evitare che i consumatori siano indotti a prestare il loro consenso all’attivazione sulla base di una illustrazione non veritiera del servizio.
  • Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale scorretta risulta posta in essere per un periodo prolungato di tempo, pari ad almeno 15 mesi (ossia a partire dal 21 settembre 2007, data di entrata in vigore della normativa di competenza, perlomeno fino ai mesi di dicembre 2008/gennaio 2009). Considerati tali elementi, si ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in 245.000 € (duecentoquarantacinquemila euro). Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 17, la sanzione indicata viene aumentata a 295.000 € (duecentonovantacinquemila euro). Considerato, peraltro, il comportamento collaborativo del professionista che ha adottato una serie di misure volte a migliorare i processi di acquisizione della nuova clientela mediante la conclusione di contratti di utenza a distanza, si ritiene di diminuire la sanzione indicata a 215.000 € (duecentoquindicimila euro). Pertanto, alla luce dei criteri sopra esposti, si ritiene di irrogare alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 215.000 € (duecentoquindicimila euro).
:freccia: [b]Bollettino AGCM (.pdf)[/b]