Sanzione per la Promo di Natale 2007

Tariffe, promozioni e news dal mondo H3G
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Se tra ottobre 2007 e dicembre 2007 avevate una USIM H3G e:
  • Il 5 ottobre 2007 avete ricevuto un SMS che recitava: "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami il 4940"
    e/o
  • Avete ricevuto la "Promo di Natale" che vi dà la possibilità di attivare un piano telefonico promozionale per tutto il 2008 (analogo alla SuperTuaPiù) e ottenere autoricariche senza scadenza
allora leggete di seguito.

Mondo3 riposta le valutazioni dell'Antitrust:
1) Relativamente alla diffusione del messaggio “Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche,bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami il 4940 ” , i profili di ingannevolezza della pratica riguardano innanzitutto, la carenza informativa del messaggio con cui la società ha comunicato ai propri clienti una nuova modalità di fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio, non specificando le condizioni tecniche ed economiche che hanno indotto il professionista a fissare un limite temporale per usufruire del suddetto credito promosso, in precedenza, senza scadenza. All’uopo si sottolinea, inoltre, che con il messaggio è stata introdotta un’informzaione di assoluta novità, quale la scadenza del credito derivante da autoricariche, bonus e ricariche omaggio, che il professionista avrebbe dovuto comunicare ai consumatori al momento dell’ adesione alle offerte che prevedevano la possibilità di maturare autoricarica senza scadenza. I clienti potrebbero aver assunto una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso; infatti, le informazioni concernenti sia le condizioni di fruizione del suddetto credito sia le caratteristiche tecniche delle offerte promozionali costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorchè compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno quel prodotto/servizio.

2) Relativamente all’offerta ” Promo di Natale “, diffusa in data 27-12-2007, si ritiene che il messaggio contenuto nel link del “Portale 133″ sia ingannevole in quanto promuovendo l’erogazione di 10 euro/cent di autoricarica per ogni minuto ricevuto e 4 euro/cent di autoricarica per ogni SMS/MMS ricevuto, omette di specificare che il piano tariffario accredita 10 euro/cent di autoricarica solamente per ogni minuto di chiamata/videochiamata ricevuta da altro operatore mobile nazionale diverso da H3g o da rete fissa e 4 eruo/cent di autoricarica solo per ogni SMS/MMS/VMS ricevuto da altro operatore mobile nazionale diverso da H3g o da rete fissa; tali informazioni sono fornite al cliente dopo che questi ha attivato la promozione. Si ritiene, pertanto, che le informazioni fornite al consumatore, prima che questi aderisca all’offerta, non siano idonee a garantire chiarezza e completezza nformativa necessaria al fine di prendere una decisione consapevole , ma appaiono pittosto censurabili in quanto prive di dettagli sulle caratteristiche essenziai della promozione [...]

La diffusione dei messaggi relativi alle informazioni sulla fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio e alle informazioni sulle modalità di autoricarica dell’offerta ” Promo di Natale ” si considerano fattispecie appartenenti ad una medesima pratica commerciale
L'Antitrust ha quantificato alla società H3g S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 130.000 €. Considerando che risulta già destinataria di altri provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la sanzione indicata è stata aumentata a 170.000 €. Considerata, infine, la necessità di tenere conto delle condizioni economiche dell'operatore (risultano registrate delle perdite sulla base dell'ultimo bilancio disponibile relativo all’esercizio 2007), la sanzione è stata riportata a 130.000 €.

Morale: chi ci rimette indovinate chi è? :occhi4:
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Nella pagina AGCOM Tutela dei Consumatori ci sono tantissime delibere legate alle questioni del precedente post: qualche cliente Tre è riuscito ad ottenere una delibera a suo favore.

:freccia2: [b]DELIBERA N. 69/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010
La società H3G S.p.A., in accoglimento dell’istanza formulata dal sig. XXX, è tenuta:

i. ad accreditare sull’utenza n. YYY o su altra utenza intestata all’istante, attiva con il gestore, la somma di Euro 1.094,44, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile, corrispondente all’ammontare del credito da autoricarica non utilizzato dall’utente e posto in scadenza alla data del 31.12.2007;

ii. a corrispondere all’utente la somma di Euro 1.428,00, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo dell’8 ottobre 2007, computato secondo il parametro ordinario della Carta dei Servizi di H3G (6 euro pro die), da moltiplicare per n. 238 giorni intercorrenti tra il 25 novembre 2007 (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo ricevuto l’11 ottobre 2007 ) e il 21 luglio 2008, data dell’udienza, nel corso della quale l’utente poté infine interloquire con il gestore sul suo specifico caso.

La Società è tenuta, altresì, a corrispondere all’utente, mediante assegno bancario, la somma di Euro 100,00 quale rimborso delle spese sostenute dall’utente stesso per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS.

Le somme suddette dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.
:freccia2: [b]DELIBERA N. 62/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010
La società H3G S.p.A. è tenuta, nei confronti del sig. XXX:

- a corrispondere il credito telefonico pari ad euro 912,18, mediante accredito, sull’utenza intestata al medesimo, dell’intero ammontare del credito stesso, derivante da autoricarica, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile;

La società H3G S.p.A. è tenuta, altresì, a rimborsare, a mezzo assegno bancario, all’utente, Sig. XXX, le spese procedurali per un ammontare complessivo di Euro 150,00, quale rimborso delle spese sostenute dall’utente stesso per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS.

Le somme suddette dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.
:freccia2: [b]DELIBERA N. 63/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010
La società H3G S.p.A., in accoglimento dell’istanza formulata dal sig. XXX, è tenuta:

- ad accreditare sull’utenza: YYY o su altra utenza intestata all’istante, attiva con il gestore la somma di Euro 497,00, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile, corrispondente all’ammontare del credito da autoricarica non utilizzato dall’utente e posto in scadenza alla data del 31.12.2007.

La Società è tenuta, altresì, a corrispondere all’utente, mediante assegno bancario, la somma di Euro 50,00 quale rimborso delle sole spese sostenute dall’utente stesso per l’esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS.

Le somme suddette dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.
:freccia2: [b]DELIBERA N. 64/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010
La società H3G S.p.A., in accoglimento dell’istanza formulata dal sig. XXX, è tenuta:

- ad accreditare sull’utenza: YYY o su altra utenza intestata all’istante, attiva con il gestore la somma di Euro 1.455,00, sotto forma di bonus di traffico non monetizzabile, corrispondente all’ammontare del credito da autoricarica non utilizzato dall’utente e posto in scadenza alla data del 31.12.2007.

La Società è tenuta, altresì, a corrispondere all’utente, mediante assegno bancario, la somma di Euro 50,00 quale rimborso delle sole spese sostenute dall’utente stesso per l’esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS.

Le somme suddette dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.
Potrei continuare ancora, ma mi sembrano sufficienti questi esempi di delibere pubblicate ieri sul sito AGCOM.