Disattivazioni selvagge del 20 luglio 2007

Tariffe, promozioni e news dal mondo H3G
Avatar utente
Fenice
Very Important Poster
Very Important Poster
Messaggi: 31357
Iscritto il: 06/01/2008, 14:53
16
Località: Prope Caput Mundi
Umore:
Grazie inviati: 1
Sesso:

Messaggio

Il 20 luglio 2007 molti utenti H3G con utenza prepagata si sono ritrovati la propria scheda disattivata dal giorno alla notte senza alcuna preventiva comunicazione, con perdita del numero e del credito residuo.
H3g ha sempre sostenuto che la disattivazione fosse legittima in quanto scaduto il termine previsto dal contratto ( 12 mesi più un mese in sola ricezione) senza che l'utente avesse effettuato alcuna ricarica. Viceversa gli utenti hanno sempre contestato sia la mancata applicazione dell'allerta prevista contrattualmente (13° mese senza traffico in uscita) sia l'impossibilità di conoscere in maniera rapida ed agevole la scadenza del termine di 13 mesi dall'ultima operazione di ricarica.
Proprio in questi giorni viene finalmente pubblicata la prima delibera Agcom che affronta questa famosa questione: è la delibera n. 67/08/CIR del 29/07/08 relativa al contenzioso tra un utente e H3g. Nel caso specifico, l'utenza disattivata aveva tra l'altro un elevato credito (frutto di autoricarica) ed era stata disattivata per circa 53 giorni, avendo successivamente H3g provveduto a riattivare solo il numero su una nuova usim spedita al cliente.
Queste sono le valutazioni di Agcom:
[...]Rileva al riguardo il disposto dell’articolo 5.4 delle condizioni generali di contratto secondo cui “in caso di servizi prepagati, 3 fornirà al cliente i relativi servizi per un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno di attivazione della Card o dall’ultima operazione di pagamento (ricarica)”. Le predette condizioni fissano quindi un termine entro il quale l’operatore è tenuto a garantire l’erogazione dei servizi telefonici all’intestatario della USIM CARD e, contestualmente, individuano come dies a quo la data di attivazione della scheda ovvero l’ultima operazione di ricarica. Pertanto, preso atto della mancata ricarica della Card nell’arco dei 12 mesi, per il gestore si era effettivamente verificata una delle condizioni per procedere alla disattivazione della USIM.

La stessa norma, però, prosegue prevedendo un obbligo a carico del gestore che serve a tutelare gli interessi dell’utente (che può avvedersi della disattivazione in cui sta per incorrere), poiché stabilisce che allo scadere dei predetti 12 mesi H3G S.p.A. assicura comunque “un ulteriore mese durante il quale la Carta USIM sarà abilitata soltanto alla ricezione dei servizi gratuiti”.

Quest’ultima disposizione non è stata invece garantita da parte della società H3G S.p.A. in favore del proprio cliente XXX, impedendo in sostanza allo stesso, nell’arco dei trenta giorni, di prendere atto della sospensione del servizio telefonico per le chiamate in uscita, così da conoscere lo stato della USIM, effettuare una eventuale ricarica, evitando la disattivazione per scadenza naturale, che per contro è avvenuta, di fatto, senza alcun preavviso.

Ne consegue che il decorso del termine di 12 mesi dall’ultima operazione di pagamento non appare sufficiente a giustificare la disattivazione del servizio e del relativo piano tariffario prescelto, né esclude profili di responsabilità del gestore, in quanto, come detto, lo stesso non ha compiutamente adempiuto al disposto di cui all’ art. 5 delle Condizioni generali di contratto.

L’utente pertanto non solo ha diritto alla riattivazione dello stesso numero di utenza (ciò che è già avvenuto, in quanto tecnicamente ancora possibile) ma anche alla riattivazione del piano tariffario fruito al momento della scadenza (20 luglio 2007).
L'Agcom si è espressa anche sull'ulteriore richiesta dell'utente inerente la restituzione monetaria o la portabilità dell'intero credito che residuava sulla usim al momento della disattivazione. Queste le decisioni dell'Authority:
La società è altresì tenuta a riaccreditare sulla medesima utenza l’intero importo di credito (acquistato e/o da autoricarica) che su di essa residuava alla data del 20 luglio 2007, rendendolo disponibile nei limiti normativamente e contrattualmente previsti. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale, la società sarà tenuta alla restituzione (o alla portabilità, se offerta sul mercato) dell’importo di credito residuo che sia stato “acquistato” tramite operazione di pagamento (ricarica) da parte del sig. XXX.
Infine sugli indennizzi dovuti:
La società H3G è altresì tenuta a corrispondere al sig. XXX l’importo di Euro 318,00 per mancata fruizione del servizio, calcolato secondo il parametro di Euro 6,00 di indennizzo per ogni giorno di ritardo nella riattivazione, per un totale di *53 giorni*, con specificazione che la somma così determinata dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia, oltre all’importo di Euro 50,00 per spese di procedura.
[Fonte: mondo3]
Avatar utente
Fenice
Very Important Poster
Very Important Poster
Messaggi: 31357
Iscritto il: 06/01/2008, 14:53
16
Località: Prope Caput Mundi
Umore:
Grazie inviati: 1
Sesso:

Messaggio

Il 17 novembre 2009, dopo oltre 2 anni dalle disattivazioni selvagge, è stata pubblicata la decisione dell'AGCOM: [b]DELIBERA n. 409/09/CONS[/b].
La sintesi è che il procedimento sanzionatorio è stato archiviato perché 15 maggio 2009 la H3G ha pagato la sanzione in misura ridotta (20.658,00 euro). :ko:
Avatar utente
Fenice
Very Important Poster
Very Important Poster
Messaggi: 31357
Iscritto il: 06/01/2008, 14:53
16
Località: Prope Caput Mundi
Umore:
Grazie inviati: 1
Sesso:

Messaggio

Nella pagina AGCOM Tutela dei Consumatori ci sono tantissime delibere legate alla H3G, quasi tutte relative ad eventi di 2-3 anni fa. Tra queste ce ne sono 2 relative alle disattivazioni selvagge del 20 luglio 2007 disponibili sul sito AGCOM da ieri:

:freccia2: [b]Delibera n. 38/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010.
AGCOM ha scritto: 1. la società H3G S.p.A. è tenuta a riconoscere all’utente sig. XXX il credito residuo vantato al momento della disattivazione dell’USIM relativa all’utenza mobile corrispondente al n. YYY, pari ad Euro 3.750,00, accreditando, sotto forma di bonus non monetizzabile, tale importo su nuova USIM 3, possibilmente con lo stesso numero di utenza, da consegnare presso il domicilio dell’utente o su quella eventualmente già attiva

2. la predetta Società è altresì tenuta, per i fatti di cui in premessa, a corrispondere al sig. XXX, mediante assegno bancario, l’importo di Euro 3.414,00 a titolo di indennizzo per mancata fruizione del servizio, nonché l’importo di Euro 3.822,00, a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo. Le somme così determinate, così come quella di cui al punto successivo, dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia

3. la società H3G S.p.A., dovrà, inoltre, corrispondere all’utente, con le medesime modalità, la somma complessiva di euro 150,00 a titolo di rimborso spese, cosi come specificato in premessa
:freccia2: [b]DELIBERA N. 26/09/CIR[/b] - Disponibile sul sito AGCOM da mercoledì 20 gennaio 2010.
AGCOM ha scritto:la società H3G S.p.A. è tenuta a riconoscere all’utente XXX il credito residuo vantato al momento della disattivazione dell’USIM relativa all’utenza mobile corrispondente al n. YYY, pari ad euro 780,00, accreditando tale importo su nuova utenza da attivare a nome del medesimo utente o su quella eventualmente già attiva con lo stesso numero di utenza

la predetta Società è altresì tenuta, per i fatti di cui in premessa, a corrispondere alla Sig.ra XXX mediante assegno bancario l’importo di Euro 1464,00 quale indennizzo per mancata fruizione del servizio. La somma così determinata dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia

la società H3G S.p.A., dovrà, inoltre, corrispondere all’utente, con le medesime modalità, la somma complessiva di euro 50,00 a titolo di rimborso spese, cosi come specificato in premessa
Ancora una volta l'AGCOM condanna la Società H3G S.p.A. a risarcire i propri clienti (o ex clienti).