Retention - Vodafone multata dall'AGCOM

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Nel Forum RobboR abbiamo spesso parlato di retention, in particolare in relazione ai gestori di telefonia mobile Tim e Vodafone anche se pure H3G propone ottime offerte ad alcuni clienti.
Come ho avuto modo di scrivere in altri topic, la retention non è altro che un'offerta che i Gestori fanno ai clienti che hanno chiesto di passare ad altro Gestore nella speranza di convincerli ad annullare la portabilità e a restare loro clienti.
Nella Delibera 19/01/CIR dell'AGCOM, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si legge: "I dati relativi ai clienti che richiedono l’attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall’operatore Donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione".
:freccia: Delibera 19/01/CIR - Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)

Secondo l'AGCOM stessa, la Vodafone ha violato l'articolo 4 - comma 9 della precedente delibera: con la recente DELIBERA N. 582/08/CONS la Vodafone è stata multata per 240000,00 € a causa dell'utilizzo dei dati personali dei clienti per fini commerciali.

:freccia2: [b]DELIBERA N. 582/08/CONS - ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA’ VODAFONE N.V. PER IL MANCATO RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 9, DELLA DELIBERA N. 19/01/CIR

Peraltro, il comportamento tenuto da Vodafone, riguardo all’utilizzazione a fini commerciali di dati relativi al cliente provenienti dal Recipient necessari a completare la procedura di MNP, può comportare l’ulteriore conseguenza di assegnare alla società la possibilità di differenziare e calibrare il prezzo del servizio oggetto di contro offerta in corrispondenza di medesimi servizi offerti dalla società stessa alla platea dei suoi utenti che, in tal modo, ne risulterebbero discriminati.

Prevedo tempi sempre più duri per i clienti che vogliono ottenere la retention... :penso:
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Vodafone annuncia di voler ricorrere al TAR contro la multa AGCOM: in un comunicato si legge che Vodafone apprende con stupore della sanzione comminata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a causa di difetti di gestione formale relativa alla richiesta di passaggio tra operatori di 14 clienti. Si tratta di casi in cui i clienti hanno deciso di rinunciare all'adesione ad offerte di altri operatori. Appare straordinariamente sproporzionata la misura della sanzione: il meccanismo di moltiplicazione puramente meccanica di sanzioni di misura elevatissima (120 mila euro) per ogni singolo caso contestato, e questo a fronte di oltre un milione di casi l'anno che hanno richiesto la portabilità del numero e per i quali nulla di irregolare è stato eccepito.
Vodafone contesta quanto riportato da alcuni organi di stampa riguardo l'aver ostacolato la portabilità e precisa che ciò è privo di fondamento. Le pratiche di retention, ovvero la possibilità di formulare controfferte vantaggiose ai clienti sono, a parere della stessa Autorità, lecite ed a vantaggio dei clienti e della libera concorrenza.
Vodafone annuncia il ricorso al TAR, non solo per la sproporzione della sanzione e per la tutela della propria immagine, ma anche per riaffermare il diritto del cliente a scegliere liberamente, ed in qualsiasi momento, la singola offerta da lui ritenuta più conveniente. (ASCA)
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Abbiamo già discusso della stangata dell'AGCOM alle compagnie telefoniche: la Vodafone, in particolare, avrebbe annullato senza motivo la portabilità di 17 utenze verso il gestore Wind che ha quindi presentato un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella [b]Delibera n. 735/08/CONS[/b] si legge:
VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/08/DIT del 17 luglio 2008 ed il relativo verbale di accertamento n. 15/08 di pari data, notificati in data 21 luglio 2008, con il quale veniva contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., con sede legale Amsterdam (Olanda) , e sede amministrativa Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) -, l’inosservanza, dell’articolo 9, comma 10, della delibera dell’Autorità n. 19/01/CIR per l’annullamento da parte del predetto operatore delle richieste di portabilità dei 17 MSISDN specificati nel verbale di accertamento sopra citato verso l’operatore recipient Wind Telecomunicazioni S.p.A. utilizzando la causale “Annullamento per richiesta ad altro recipient” in mancanza della comprovata richiesta degli utenti interessati di voler attivare la prestazione con altro operatore, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
Inoltre
RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per le n. 14 ( quattordici ) violazioni contestate, nella misura pari al minimo edittale, corrispondente ad € 120.000,00, per ciascuna violazione, per un totale di € 1.680.000 (€ unmilioneseicentottantamila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, che, decurtato dell’importo di € 240.000,00 per la sanzione già irrogata con la delibera 542/08/CONS, da luogo ad un importo residuo pari a € 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila/00) euro